Normative

NORMATIVE  E  CARATTERISTICHE

IL NETWORK  MARKETING  è una attività pienamente legale e riconosciuta dalle Leggi e dalle Normative Italiane in materia di “vendita a domicilio“.
 
LEGGE FONDAMENTALE:  173/2005 (approvata dal Parlamento il 17/08/2005 e pubblicata su G.U. il 02/09/2005)
“DISCIPLINA DELLA VENDITA DIRETTA E TUTELA DEI CONSUMATORI DALLE FORME DI VENDITA PIRAMIDALI”
- Altro riferimento legislativo : Decreto Legislativo 31/03/1998, n°114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’Art.4, comma 4, della Legge 15/03/1997, n° 59”.
- In appoggio è anche stato elaborato dalla Soc.A.VE.DI.S.CO (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) il “ Codice di comportamento della vendita diretta pubblicato anche sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
- La Legge 173/2005 all’’Art. 3 al punto 4 sancisce che: “ La natura della attività di cui al comma 3… è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro netti ”.
- Sul piano fiscale e pensionistico l’Art. 44 comma 2 del Decreto Legge 269/2003, convertito in Legge 326/03, ha previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 2004 che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo ed i Consulenti alle vendite a domicilio di cui all’Art.19 del D.Lesg.vo 31/03/1998, n°114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 08/08/1995, n°335, qualora il reddito derivante da dette attività sia superiore ai 5.000 euro netti.
- Al superamento dei 5.000 euro netti annui i Consulenti alla vendita devono aprire la Partita IVA codice 51190, il contributo previdenziale è per 1/3 a carico del Consulente alla vendita con trattenuta da parte del Committente e 2/3 a carico del Committente.
- Le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarate in base alla Risoluzione Ministeriale 180/E del 12/07/1995 in quanto sono soggette ad una ritenuta fiscale alla fonte del 23% sull’imponibile fiscale del 78% delle provvigioni maturate come contemplato dal D.P.R. 600/73 art. 25 bis.
- Le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale in merito. Pertanto il Consulente a vendita a domicilio è sempre fiscalmente a carico del coniuge il quale può usufruire della relativa detrazione fiscale. L’attività di Consulente non è compatibile con il pubblico impiego.